UEPE MESSINA

Misure Alternative alla detenzione

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE (ART. 47)

 

CHE COS’E’?

L’Affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione in quanto consente al condannato di espiare la pena detentiva inflitta o residua al proprio domicilio sottoposto a limitazioni della libertà personale (prescrizioni).
Con l’avvio della misura il condannato viene seguito dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna il quale è chiamato ad accompagnare e sostenere la persona nello svolgimento del programma di trattamento individuale predisposto, promuovendo il superamento delle criticità presenti nella situazione socio-familiare e lavorativa della persona.

 

TIPOLOGIE

L’Affidamento al Servizio Sociale può essere concesso dal Tribunale di Sorveglianza:

  • Ai sensi dell’art.47 dell’Ordinamento Penitenziario.

Esso è finalizzato a consentire il reinserimento della persona nella comunità di appartenenza, favorendone il percorso di inclusione sociale del quale il lavoro  è una delle risorse .

  • Ai sensi dell’ex art.94 DPR 309/90, o Affidamento in Casi Particolari.

Esso mira a favorire il reinserimento nella comunità di appartenenza dando priorità allo svolgimento del percorso riabilitativo predisposto dai Servizi ASP competenti , sia esso di tipo comunitario e/o ambulatoriale, al fine di permettere il superamento della problematica sanitaria presentata dalla persona.

 

Affidamento Provvisorio

Se la pena detentiva, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni», deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi,

«l’interessato può chiedere al Magistrato di Sorveglianza in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un’azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116» (art. 94, co. I, primo capoverso, d.P.R., 9/10/1990, n. 309).

La misura, concessa provvisoriamente dall’Organo Monocratico, sarà successivamente posta al vaglio dell’Organo collegiale ai fini della sua applicazione definitiva

 

REQUISITI PER LA CONCESSIONE

Coloro che non sono ancora detenuti possono presentare la relativa istanza, qualora ricorrono gli estremi per potere sospendere l’esecuzione della pena a norma dell’art. 656 c.p.p. ossia, allorchè la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore ai quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il condannato.
Per quelli che invece sono detenuti, è possibile ricorrere a detta misura per un periodo uguale a quello della pena da scontare quando la stessa non superi i quattro anni» ed abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2» (art. 47, co. III-bis, legge, 26/07/1975, n. 354).

 

COME VI SI ACCEDE

Il condannato entro 30 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e del contestuale ordine di sospensione, che può avvenire allo stesso e/o al legale, qualora egli abbia eletto domicilio presso il suo procuratore, deve presentare idonea istanza al Tribunale di Sorveglianza.

Il detenuto , nel corso dell’esecuzione , quando ricorrano i presupposti giuridici e presenti un reale progetto di inclusione sociale , può  proporre l’idonea istanza al Tribunale di Sorveglianza.

 

APPROFONDIMENTI

Nel corso dell’esecuzione della misura alternativa dell’Affidamento in prova al Servizio Sociale, può essere richiesta l’applicazione del beneficio della Liberazione Anticipata (art.54 della Legge 354/1975), con la quale è possibile ottenere lo sconto di pena di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata.

Tale beneficio è soggetto a valutazione del Magistrato di Sorveglianza in merito alla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.